Cos’è l’Ecobonus?
L’Ecobonus 2024 è una detrazione, dall’Irpef o dall’Ires, per chi svolge lavori di ristrutturazione che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici privati esistenti (non legati all’attività lavorativa o di impresa), aumentando così il risparmio energetico.
La legge di bilancio 2022 ha prorogato la scadenza dell’Ecobonus che adesso potrà essere richiesto per spese sostenute fino al 31 Dicembre 2024.
Come può aiutarmi BonusX?
Puoi richiedere questo bonus presentando la dichiarazione dei redditi. BonusX può aiutarti a ottenerlo tramite i servizi online di:
• Modello 730;
• Modello REDDITI (Ex Modello Unico);
• Consulenza Premium.
Scopri se ne hai diritto!
Puoi scoprire gratis se hai diritto a ciò di cui parliamo in questo articolo registrandoti su BonusX e completando le informazioni richieste nel tuo profilo.
All’interno della piattaforma, in Bonus, troverai nella pagina dedicata a questo articolo i servizi di supporto, richiedibili su BonusX, per la domanda. Se non ne avrai i requisiti, potrai comunque scoprire altre prestazioni della stessa categoria di questo argomento.
Chi può richiederlo?
La detrazione spetta a tutti i contribuenti, anche ai titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese di riqualificazione energetica per edifici privati.
In particolare, l’Ecobonus 2024 può essere richiesto:
- dalle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- dai contribuenti titolari di reddito d’impresa, come persone fisiche, società di persone e società di capitali;
- dalle associazioni tra professionisti;
- dagli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali;
- dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- dagli enti con le stesse finalità sociali degli IACP;
- dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Tra le persone fisiche, oltre ai proprietari, sono inclusi:
- i titolari di un diritto sull’immobile;
- i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- coloro che hanno l’immobile in comodato d’uso.
Inoltre, possono richiedere l’Ecobonus anche:
- il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile su cui sono effettuati i lavori, come il coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente, né proprietario né titolare di un contratto di comodato d’uso dell’immobile su cui sono effettuati i lavori.
Novità 2022/2023
Si può accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito per i Bonus Edilizi se, entro il 16/02/2023:
– il richiedente ha stipulato un accordo per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. In particolare, basta un pagamento eseguito entro il 16/02 oppure un’autocertificazione del richiedente e fornitore;
– l’impresa che ha seguito i lavori di ristrutturazione sull’immobile da acquistare ha già richiesto il titolo abitativo.
A seguito dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare frodi fiscali, sono stati presi anche altri provvedimenti per i Bonus Edilizi (cioè Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazione, Bonus Barriere Architettoniche e Bonus Facciate -quest’ultimo valido solo fino al 2022-) che sono, principalmente, tre:
1. si potrà cedere il credito d’imposta a fornitori o altri soggetti fino a 5 volte. Chi acquista il credito per la prima volta, poi, potrà cederlo solo a banche e intermediari finanziari, soggetti appartenenti ad un gruppo bancario e ad imprese di assicurazione.
Inoltre, dal 1 maggio 2023, viene data la possibilità alle banche di cedere il credito d’imposta ai propri clienti (correntisti) privati professionali, cioè banche, assicurazioni e imprese di grandi dimensioni;
2. per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il diritto a richiedere la detrazione d’imposta;
• la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi fatti;
3. chi ha effettuato la comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 ottobre 2022, ma non li ha ancora utilizzati, potrà utilizzarli nei 10 anni successivi con rate di pari importo. Per fare ciò, è necessario che vi sia stata fatta comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.
Quali sono gli interventi ammessi
Gli interventi ammessi per la detrazione sono:
- riqualificazione energetica per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- interventi per il miglioramento termico dell’edificio come coibentazioni (isolamento) di pavimenti e finestre comprensive di infissi;
- installazione di pannelli solari;
- acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
- acquisto e installazione delle schermature solari, ovvero i sistemi di protezione per la casa dai raggi solari;
- acquisto e installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza, sia degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sia di climatizzazione;
- acquisto e installazione di micro-cogeneratori (è un sistema a combustione che produce contemporaneamente calore ed energia elettrica) in sostituzione di impianti esistenti;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, con pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;
- acquisto e installazione di generatori d’aria calda a condensazione.
La detrazione viene ripartita in 10 rate annuali di pari importo, variando a seconda:
- dell’intervento effettuato sulla singola unità immobiliare o sugli edifici condominiali;
- dell’anno in cui è stato effettuato l’intervento.
Con l’Ecobonus 2024, in base all’intervento effettuato, sono state stabilite diverse percentuali di detrazione.
Detrazione al 50%
La detrazione fiscale è pari al 50% nel caso di interventi effettuati dal 1° gennaio 2018 per:
- acquisto e installazione di finestre comprensive di infissi;
- acquisto e installazione di schermature solari;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, cioè da quei materiali biologici che producono energia pulita e non inquinante, come la legna.
Detrazione al 65%
La detrazione fiscale è pari al 65% per i seguenti interventi effettuati dal 6 giugno 2013:
- riqualificazione energetica totale dell’edificio;
- acquisto di caldaie a condensazione di classe A, dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII;
- acquisto e installazione di generatori d’aria calda a condensazione;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici;
- sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
- interventi di coibentazione (isolamento) dell’involucro opaco (pareti, tetto, primo solaio);
- collettori solari per produzione di acqua calda;
- interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- acquisto e installazione di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro), che abbiano portato ad un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%.
Detrazione dal 70% all’85%
Per gli interventi di tipo condominiale sostenuti dal 1° gennaio 2017, la detrazione fiscale è pari al:
- 70% della spesa sostenuta, se gli interventi riguardano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
- 75% della spesa sostenuta, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015, consultabili qui.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, la detrazione aumenta fino:
- all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Detrazione dal 90% al 110%
Per gli interventi ammessi nel bonus facciate 2022, la detrazione è pari al 90%. Puoi leggere il nostro articolo a riguardo cliccando qui.
Sebbene l’ecobonus riguardi le detrazioni fiscali fino al 90%, grazie alla Legge di Bilancio 2021, è stato introdotta una detrazione addizionale al 110%, il cosidetto Superbonus 110%. Puoi trovare tutte le informazioni sul nostro articolo.
Quali sono gli importi detraibili?
- Per gli interventi in cui la detrazione è pari al 65%, l’importo massimo detraibile di spesa è di:
- 100.000 euro per gli interventi di:
- riqualificazione energetica;
- installazione di pannelli solari termici;
- installazione di microcogeneratori;
- 60.000 euro per interventi sull’involucro dell’edificio, come pavimenti e coperture;
- 60.000 euro per l’installazione di pannelli solari che producono acqua calda per usi domestici e industriali;
- 30.000 euro per la sostituzione di:
- climatizzatori invernali con impianti dotati di caldaie a condensazione;
- pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a basso scambio energetico;
- scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
- 30.000 euro per l’installazione di:
- caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio;
- sistemi di automazione degli edifici, ovvero l’integrazione della tecnologia all’interno degli impianti.
2. Per gli interventi in cui la detrazione è pari al 50%, l’importo massimo detraibile di spesa è di:
- 60.000 euro per gli interventi di involucro edilizio, ovvero:
- per la sostituzione di finestre comprensive di infissi;
- per l’installazione di schermature solari;
- 30.000 euro per gli interventi di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria, ovvero:
- per la sostituzione di caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90%;
- per l’installazione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili, cioè da quei materiali biologici che producono energia pulita e non inquinante, come la legna.
3. Per gli interventi in cui la detrazione è pari dal 70% all’85%, per i condomini, l’importo massimo detraibile di spesa è:
- per la detrazione al 70%:
- 40.000 euro per gli interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente;
- per la detrazione al 75%:
- 40.000 euro per gli stessi interventi di cui sopra che portano al risparmio energetico previsto dalle tabelle 3 e 4, allegato I, del decreto del 26/06/2015, consultabile qui;
- per la detrazione all’80%:
- 136.000 euro per gli interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio, con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente, eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che portano alla riduzione del rischio di una classe;
- per la detrazione dell’85%:
- 136.000 euro per gli interventi di cui sopra, eseguiti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, che portano alla riduzione del rischio di due classi.
4. Per gli interventi ammessi nel bonus facciate 2022, in cui la detrazione è pari al 90% fino al 31 Dicembre 2021 e al 60% dal 1 Gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, non c’è un importo massimo detraibile di spesa.
5. Per gli interventi principali, o detti anche trainanti, attraverso i quali si accede direttamente alla detrazione fiscale del 110%, i limiti di spesa possono essere consultati cliccando qui.
Modalità di pagamento
Per beneficiare dell’Ecobonus 2024, bisogna pagare le spese sostenute nelle seguenti modalità:
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale, indicando:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale si effettua il pagamento;
- per i contribuenti titolari di reddito d’impresa, che non sono soggetti all’obbligo di pagamento tramite bonifico bancario o postale, si dovrà conservare la documentazione idonea a prova delle spese sostenute.
Documenti necessari
La documentazione per attestare il diritto all’ecobonus 2024 è la seguente:
- asseverazione (certificazione) di un tecnico abilitato o la dichiarazione resa dal direttore dei lavori;
- in caso di autocostruzione dei pannelli solari, attestazione di partecipazione ad un apposito corso di formazione;
- certificazione energetica dell’immobile fornito dalla Regione o dall’Ente locale oppure attestato di qualificazione energetica predisposto da un professionista abilitato.
Per beneficiare della detrazione, inoltre, è necessario effettuare la comunicazione all’ENEA, che effettuerà controlli, sia documentali sia degli interventi effettuati, per verificare l’acceso all’ecobonus e usufruire delle detrazioni fiscali.
Comunicazione Enea
La comunicazione delle spese effettuate in via telematica all’ENEA deve essere inviata entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori.
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell’Ecobonus 2024 bisognerà, infatti, inviare all’ENEA i seguenti dati:
- dati anagrafici del beneficiario;
- informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
- tipologia di intervento effettuato.
Le istruzioni per la compilazione sono contenute nella guida per l’Ecobonus pubblicata da ENEA, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso in detrazione fiscale.
La comunicazione va trasmessa, inoltre, solo ed esclusivamente tramite il sito dell’ENEA, cliccando qui.
Come richiedere l’Ecobonus?
L’ecobonus 2024 si può richiedere, per i lavori ammessi, tramite:
- la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel Modello 730 o Modello REDDITI);
- la cessione di credito d’imposta di pari ammontare alla detrazione spettante. Tale credito potrà essere ceduto, una volta acquistato da soggetti privati, come persone fisiche, a determinate categorie di soggetti (ad esempio, banche o intermediari finanziari). Questi ultimi, poi, potranno cedere a loro volta il credito ad altre banche, intermediari finanziari o ai propri clienti (correntisti) privati professionali;
- lo sconto in fattura, che consiste in un contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Da questi ultimi, verrà poi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
In questi ultimi 2 casi, si dovrà trasmettere la comunicazione tramite il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate, seguendo la procedura disponibile nel sito web.
La comunicazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sosterranno le spese per gli interventi.
Ma, se la cessione viene fatta a favore:
- delle banche o intermediari: si può fare la comunicazione entro il 30 novembre dell’anno successivo, pagando una sanzione di 250 €;
- di altri, come fornitori o altri privati diversi dalle banche o intermediari: si può fare la comunicazione entro il 30 novembre con pagamento della sanzione di 250 €, solo con un accordo di cessione firmato entro il 31 marzo dell’anno successivo alle spese per gli interventi.