Reddito di Cittadinanza
Il Reddito di Cittadinanza, ovvero il contributo fino a 1.100 € al mese per il reinserimento lavorativo e sociale, è stato sostituito dal Supporto per la Formazione e il Lavoro e dall’Assegno di Inclusione.
Per questo motivo, non è più richiedibile.
Importante!
Il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito dal Governo con altri aiuti concreti, come il Supporto per la Formazione e Lavoro e l’Assegno di Inclusione, per contrastare la povertà e rafforzare l’occupazione e l’inserimento lavorativo.
Chi percepisce l’Assegno Unico (AU) nell’RdC, inoltre, deve presentare una nuova domanda di AU entro il mese in cui termina l’RdC.
Descrizione
Il Reddito di Cittadinanza (RdC) è stata una misura di politica attiva del lavoro e sostegno economico, durata dal 2019 al 2023, che ha avuto come obiettivo il reinserimento nel mondo del lavoro.
Il RdC è stato, poi, sostituito dal Governo per attivare altri aiuti concreti per il contrasto alla povertà e per rafforzare le politiche attive del lavoro.
I due servizi sostitutivi sono:
• Supporto per la Formazione e Lavoro: richiedibile dal 1° settembre 2023 per coloro di età compresa tra 18 e 59 anni che sono disponibili per un’occupazione e che hanno un ISEE non superiore a 6.000 € annui;
• Assegno di Inclusione: richiedibile dal 2 gennaio 2024 per coloro non disponibili per un’occupazione e con specifici requisiti.
Poiché la Carta RdC smetterà di funzionare, i soldi dovranno essere spesi entro la fine del mese successivo a quello di erogazione. Quindi, se i soldi verranno erogati come ultima mensilità a dicembre 2023, dovranno essere spesi entro gennaio 2024.
Infine, i pagamenti dell’Assegno Unico sulla Carta RdC saranno erogati fino alla scadenza del beneficio. Dopodiché, sarà necessario fare una nuova domanda di Assegno Unico.
Chi ha diritto ad avere il Reddito di Cittadinanza?
Famiglie con un valore ISEE inferiore alla soglia di povertà e in possesso di determinati requisiti sia di cittadinanza, residenza o soggiorno che economici.
Può essere concesso anche nei casi in cui il beneficiario conviva esclusivamente con una o più persone di età inferiore in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
Requisiti
I requisiti per il Reddito di Cittadinanza, tra cui il requisito ISEE, devono essere posseduti tutti insieme al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del RdC, e sono i:
• requisiti di cittadinanza, residenza o soggiorno;
• requisiti economici.
Inoltre, esistono anche dei casi di esclusione diretta.
Requisiti di cittadinanza
Il richiedente deve essere:
• cittadino italiano o dell’Unione Europea, o in alternativa:
◦ cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso;
◦ cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
◦ titolare di protezione internazionale;
• residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
Requisiti economici
Il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
• valore ISEE inferiore a 9.360 € (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
• patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 €;
• patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 € per il single e incrementato in base:
◦ al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 €);
◦ alla presenza di più figli (1.000 € in più per ogni figlio oltre il secondo);
◦ alla presenza di componenti con disabilità (5.000 € in più per ogni componente con disabilità e 7.500 € in più per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza);
• reddito familiare inferiore a 6.000 € annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Tale soglia è aumentata a 7.560 € ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 €.
La perdita di anche uno solo dei requisiti del Reddito di Cittadinanza farà decadere la domanda.
Vantaggi e importi
Il calcolo per ottenere il valore complessivo del RdC è dato dalla somma di una componente fissa (500 € per i single) ed una variabile, a seconda che la casa di abitazione sia in affitto o sia stato contratto un mutuo per l’acquisto.
Comunque, il valore totale del Reddito di Cittadinanza non può superare i 9.360 € annui (780 € mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare. La scala di equivalenza è un indicatore che si basa sul numero di componenti del nucleo familiare e sulla presenza di condizioni di disabilità.
L’RdC è compatibile con:
• NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego): una indennità mensile di disoccupazione che spetta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l’occupazione;
• DIS-COLL (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata): un contributo mensile che spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS;
• altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria.
Documenti necessari
Sono necessarie le seguenti informazioni e documenti per il Reddito di Cittadinanza:
• documento di riconoscimento del richiedente;
• codice fiscale del richiedente;
• eventuale permesso di soggiorno;
• se uno dei componenti del nucleo familiare ha già un lavoro: eventuale contratto di lavoro del componente;
• attestazione ISEE.
Come richiedere il Reddito di Cittadinanza?
Il Reddito di Cittadinanza non è più attivo, perciò non è più possibile fare domanda.
I due servizi sostitutivi sono:
• Supporto per la Formazione e Lavoro: richiedibile dal 1° settembre 2023 per coloro di età compresa tra 18 e 59 anni che sono disponibili per un’occupazione e che hanno un ISEE non superiore a 6.000 € annui;
• Assegno di Inclusione: richiedibile dal 2 gennaio 2024 per coloro non disponibili per un’occupazione e con specifici requisiti.
Durata e scadenza
Il Reddito di Cittadinanza ha un durata massima di 7 mesi. Fanno eccezione, con una durata massima di 18 mesi, i nuclei familiari:
• con minori;
• con persone disabili;
• con persone di età pari o superiore ai 60 anni;
• presi in carico dai servizi sociali.
Di solito, il pagamento del Reddito di Cittadinanza avviene il giorno 27 di ogni mese.
È possibile consultare online anche il fascicolo previdenziale del cittadino tramite il sito INPS, dove l’ente mette a disposizione tutti i pagamenti, relativi al proprio caso, delle misure di sostegno al reddito.
Il fascicolo previdenziale del cittadino è accessibile online a tutti i lavoratori, sia dipendenti pubblici che privati, italiani, stranieri, o pensionati, registrandosi nel sito INPS. È possibile consultarlo cliccando qui ed accedendo tramite il proprio SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale Dei Servizi).
Inoltre, per non perdere il Reddito di Cittadinanza, bisognerà rinnovare l’Attestazione ISEE entro il 31 gennaio di ogni anno. Una volta ricevuta l’Attestazione ISEE non sono necessarie altre azioni e, se permangono i requisiti, l’INPS continuerà automaticamente a erogare il Reddito di Cittadinanza.
Esito domanda
L’esito della domanda ti verrà comunicato direttamente dall’INPS dal giorno 15 del mese successivo alla domanda, di norma via sms.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e, in caso di esito positivo, riconosce il Reddito di Cittadinanza che sarà erogato attraverso un’apposita carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di Cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.
Per il ritiro della Carta Reddito di Cittadinanza si viene contattati direttamente da Poste Italiane. La comunicazione da parte di Poste Italiane può arrivare sia via sms che e-mail e indica in quale ufficio postale ritirare la propria carta RdC.
Per ritirare la carta occorre portare con sé e mostrare all’operatore:
– documento di riconoscimento;
– codice fiscale;
– e-mail o sms ricevuto dall’INPS in cui si comunica l’accettazione della domanda;
– codice ricevuto da Poste Italiane nella comunicazione.
Mostrata tutta la documentazione e dopo aver verificato i dati, l’ufficio postale consegnerà la carta e il codice PIN in due buste separate. A questo punto la carta è già pronta per essere utilizzata.
Carta RdC
ll beneficio viene erogato attraverso un’apposita Carta di pagamento elettronica (Carta Reddito di Cittadinanza) che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.
La Carta consente di:
• effettuare prelievi di contante entro un limite mensile di 100 euro per i nuclei familiari composti da un singolo individuo (incrementato in base al numero di componenti il nucleo);
• effettuare un bonifico mensile SEPA/Postagiro in Ufficio Postale per pagare la rata dell’affitto, in favore del locatore indicato nel contratto di locazione, o la rata del mutuo all’intermediario che ha concesso il mutuo;
• pagare tutte le utenze domestiche ed altri servizi quali, a titolo esemplificativo, le mense scolastiche, presso gli Uffici Postali (con bollettini o MAV postali) e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati (tabaccai, i supermercati, bar, ecc.);
• l’acquisto di ogni genere di beni di consumo e servizi ad eccezione di alcune specifiche categorie, come ad esempio i giochi che prevedono vincite in denaro.
Saldo e Pagamento Carta RdC
Per controllare i pagamenti, il saldo e la lista dei movimenti della carta del Reddito di Cittadinanza, puoi procedere in più modi, tra cui:
• online, sul sito di: Poste Italiane, INPS o Redditodicittadinanza;
• da cellulare: con il servizio di lettura o verifica saldo SMS, al numero gratuito 800.666.888, comunicando il codice della Carta RdC;
• dall’App PostePay sui cellulari iOS o Android;
• allo sportello presso un Ufficio Postale o un ATM Postamat.
Motivi di esclusione
Non hanno diritto al reddito di cittadinanza:
• i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di auto o moto immatricolati nei 6 mesi precedenti alla richiesta dell’Rdc, nonché di auto di cilindrata superiore ai 1.600 cc e moto di cilindrata superiore ai 250 cc immatricolati negli ultimi 2 anni;
• i nuclei familiari dove un componente sia in possesso di navi e imbarcazioni da diporto;
• il richiedente sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
• il richiedente che si è dimesso dal lavoro senza una giusta causa. Se si decide di interrompere un rapporto di lavoro, non si può beneficiare del sostegno economico per un anno. Ma il divieto si applica solo al singolo individuo e non più a tutto il nucleo familiare, come previsto in principio.
A seguito della sottoscrizione del Patto per il Lavoro, il Reddito di Cittadinanza può essere invece revocato quando uno dei componenti del nucleo familiare rifiuta la proposta di lavoro congrua.
La congruità della proposta di lavoro dipende dalla distanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza:
• nel caso della prima proposta, la sede di lavoro deve essere nel limite di 80 km dalla residenza o comunque deve essere raggiungibile con i mezzi pubblici entro 100 minuti;
• nel caso della seconda proposta, la sede di lavoro può essere localizzata ovunque, purché all’interno del territorio italiano.
Fanno eccezione alla regola generale sulla congruità delle proposte di lavoro:
• le famiglie con disabili, in questo caso la sede di lavoro relativa alla seconda proposta deve trovarsi entro 100 km dalla residenza;
• le offerte di lavoro a tempo determinato, in questo caso la sede di lavoro, sia della prima che della seconda proposta, deve trovarsi entro 80 km dalla residenza.
Estensione ai senza fissa dimora
La circolare del Ministero del Lavoro n. 1319 del 19 febbraio 2020 ha confermato che anche i senza fissa dimora possono accedere al Reddito di Cittadinanza. In particolare, le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel comune in cui hanno stabilito il loro domicilio.
I Comuni hanno il compito di verificare la presenza abituale di queste persone presso il comune ed iscriverli nei rispettivi registri anagrafici.
Per ottenere il reddito, i cittadini senza fissa dimora devono dichiarare di essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. I servizi anagrafici effettueranno, poi, i controlli del caso.
I richiedenti cancellati dai registri anagrafici per irreperibilità potranno far leva sulla residenza sostanziale. Dovranno, cioè, dimostrare che hanno vissuto effettivamente in un determinato comune anche se non iscritti nei registri. Sono esclusi da questa opportunità quelli per cui la cancellazione è avvenuta per scadenza del permesso o carta di soggiorno e per chi si è trasferito all’estero.
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