Che cos’è
Il Bonus Facciate 2022 è una detrazione fiscale sulle spese sostenute per gli interventi di recupero o di restauro della facciata esterna degli edifici.
La Legge di Bilancio 2022 ha previsto una proroga del Bonus Facciate fino al 31 Dicembre 2022, ma con una detrazione fiscale che passa dal 90% per spese sostenute nel 2020 e nel 2021, al 60% per spese sostenute nel 2022.
Gli interventi ammessi sono solo quelli fatti sulle strutture opache della facciata (ad esempio, non le finestre), su balconi o su ornamenti e fregi, tra cui anche anche quelli di sola pulitura o di tinteggiatura esterna.
Per il bonus facciate 2022, inoltre, non è previsto un limite di spesa massimo da rispettare.
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Novità 2022/2023
Si può accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito per i Bonus Edilizi se, entro il 16/02/2023:
– il richiedente ha stipulato un accordo per la fornitura dei beni e servizi oggetto dei lavori. In particolare, basta un pagamento eseguito entro il 16/02 oppure un’autocertificazione del richiedente e fornitore;
– l’impresa che ha seguito i lavori di ristrutturazione sull’immobile da acquistare ha già richiesto il titolo abitativo.
A seguito dei controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare frodi fiscali, sono stati presi anche altri provvedimenti per i Bonus Edilizi (cioè Ecobonus, Sismabonus, Bonus Ristrutturazione, Bonus Barriere Architettoniche e Bonus Facciate -quest’ultimo valido solo fino al 2022-) che sono, principalmente, tre:
1. si potrà cedere il credito d’imposta a fornitori o altri soggetti fino a 5 volte. Chi acquista il credito per la prima volta, poi, potrà cederlo solo a banche e intermediari finanziari, soggetti appartenenti ad un gruppo bancario e ad imprese di assicurazione.
Inoltre, dal 1 maggio 2023, viene data la possibilità alle banche di cedere il credito d’imposta ai propri clienti (correntisti) privati professionali, cioè banche, assicurazioni e imprese di grandi dimensioni;
2. per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il diritto a richiedere la detrazione d’imposta;
• la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi fatti;
3. chi ha effettuato la comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 ottobre 2022, ma non li ha ancora utilizzati, potrà utilizzarli nei 10 anni successivi con rate di pari importo. Per fare ciò, è necessario che vi sia stata fatta comunicazione di sconto in fattura o cessione del credito all’Agenzia delle Entrate.
Come funziona
Per poter accedere al bonus facciate 2022, la normativa ha previsto tre condizioni:
- l’immobile deve essere ubicato nella zona A, ovvero i centri storici, artistici o di pregio ambientale interessati da agglomerati urbani, o nella zona B, che include le altre parti del territorio urbanizzate ma edificate anche solo in parte.
Le zone A e B sono individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei Lavori Pubblici, consultabile qui; - il bonus non è fruibile per facciate interne e non visibili dal suolo pubblico o dalla strada;
- se i lavori di rifacimento influiscono dal punto di vista termico oppure interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie dell’edificio devono essere soddisfatti dei requisiti riguardo l’effecienza energetica degli edifici. I requisiti sono indicati nel:
- nel decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”), consultabile qui;
- nel decreto Mise 11 marzo 2008 (indicati alla tabella 2), consultabile qui. In questo ultimo caso, si applicheranno le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, cioè il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Beneficiari Bonus Facciate 2022
I beneficiari della detrazione sono tutti i contribuenti residenti e non, anche se titolari di reddito d’impresa, che hanno effettuato le spese per l’intervento e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile dell’intervento:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- le società semplici;
- le associazioni tra professionisti;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (cioè persone fisiche, società di persone, società di capitali).
La detrazione non spetta a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
Come richiederlo
Il bonus facciate si richiede sotto forma di detrazione d’imposta nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel modello 730) , ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo, a partire dall’anno in cui si sostengono le spese.
Nella dichiarazione dei redditi bisognerà indicare i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal proprietario, gli estremi di registrazione del possesso dell’immobile (come l’atto di acquisto o certificato catastale).
La documentazione delle spese, con fatture e/o bonifici, dovrà essere anche presentata al proprio commercialista.
Inoltre, bisogna comunicare in anticipo la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, attraverso una raccomandata, secondo le regole in vigore sulla sicurezza dei cantieri.
Per le spese sostenute nel 2022 è possibile richiedere il bonus facciate, in alternativa alla detrazione in 10 anni, tramite:
- la cessione di credito d’imposta cessione del credito d’imposta: di pari ammontare alla detrazione spettante, con la possibilità di successiva cessione a istituti di credito ed altri intermediari finanziari;
- lo sconto in fattura, che consiste in un contributo anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Da questi ultimi, verrà poi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante.
In questi casi, si dovrà trasmettere la comunicazione tramite il modulo telematico all’Agenzia delle Entrate, seguendo la procedura disponibile nel sito web.
La comunicazione dovrà essere inviata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sosterranno le spese per gli interventi.
Ma, se la cessione viene fatta a favore:
- delle banche o intermediari: si può fare la comunicazione entro il 30 novembre dell’anno successivo, pagando una sanzione di 250 €;
- di altri, come fornitori o altri privati diversi dalle banche o intermediari: si può fare la comunicazione entro il 30 novembre con pagamento della sanzione di 250 €, solo con un accordo di cessione firmato entro il 31 marzo dell’anno successivo alle spese per gli interventi.
Interventi ammessi
Gli interventi ammessi per il bonus facciate sono quelli:
- effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, ovvero per l’intero perimetro esterno;
- realizzati sulle facciate laterali dell’edificio anche se solo parzialmente visibili dalla strada;
- realizzati solo sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi;
- di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata o su balconi, ornamenti o fregi;
- di consolidamento, ripristino o rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
- su grondaie, pluviali, parapetti e cornici;
- sulle parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
- sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie complessiva dell’edificio;
- di rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e la verniciatura della ringhiera in metallo;
- di rifacimento del sottobalcone e del frontalino;
- di rifacimento dell’intonaco per l’intera superficie della facciata del fabbricato in condominio e per il trattamento dei ferri dell’armatura;
- per la rimozione, l’impermeabilizzazione e il rifacimento del pavimento e delle parti ammalorate dei sottobalconi e dei frontalini;
- per le spese di pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto e del muro della facciata esterna dell’edificio, anche se parzialmente visibile dalla strada;
- per l’isolamento dello sporto di gronda, per lo spostamento dei pluviali, la sostituzione dei davanzali e la sistemazione di prese e punti luce esterni;
- per lo smontaggio e sostituzione delle tende solari, nel caso in cui siano opere accessorie e di completamento dell’intervento di isolamento delle facciate esterne.
Interventi non ammessi
Gli interventi esclusi dalla detrazione sono tutti quelli effettuati sulle facciate interne degli edifici, se non sono visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
Tra questi, troviamo:
- gli interventi sulle superfici che confinano con chiostrine, cortili e spazi interni, ad eccezione delle superfici visibili dalla strada o dal suolo pubblico;
- il rifacimento di terrazzi e lastrici solari, che sono pareti orizzontali;
- le spese per i lavori di riverniciatura degli scuri e persiane e di pulitura e tinteggiatura del muro di cinta, in quanto è un intervento effettuato sulla facciata dell’edificio.
Documenti necessari
I documenti necessari da conservare sono:
- fatture delle spese sostenute per gli interventi;
- ricevuta del bonifico attraverso cui è stato effettuato il pagamento;
- abilitazioni amministrative o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio dei lavori;
- domanda di accatastamento, per immobili non dichiarati;
- ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti;
- l’approvazione dell’esecuzione dei lavori per gli interventi condominiali;
- consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile.
Per interventi di efficienza energetica, si aggiungono anche:
- l’asseverazione o dichiarazione, di un tecnico abilitato, di possesso dei requisiti tecnici per gli interventi da realizzare;
- attestato di prestazione energetica (APE) per ogni unità immobiliare per cui si richiedono le detrazioni, compilato da un tecnico non coinvolto nei lavori.
Per chiunque voglia utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito, è obbligatorio trasmettere all’Agenzia delle Entrate:
- il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante il diritto a richiedere la detrazione d’imposta;
- la congruità delle spese sostenute rispetto agli interventi fatti.
Comunicazioni agli enti competenti
Per procedere con i lavori per il bonus facciate, all’Ufficio Tecnico del Comune, bisogna:
- comunicare l’inizio dei lavori (CIL o CILA) con ricevuta di deposito;
- segnalare l’inizio dell’attività (Scia) con ricevuta di deposito;
- essere in possesso della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, fatta dal contribuente, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori, attestando che gli interventi da realizzare siano tra quelli ammessi, senza necessità di richiedere alcun titolo abilitativo aggiuntivo ai sensi della normativa edilizia vigente.
Comunicazione all’Enea
La comunicazione all’Enea deve essere inviata esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica, tramite un’apposita scheda, entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Nella scheda devono essere indicati:
- i dati identificativi dell’edificio;
- chi ha sostenuto le spese;
- la tipologia di intervento effettuato;
- il risparmio annuo di energia che è derivato dall’intervento;
- il costo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali;
- l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione.
La scheda deve essere inviata solo in via telematica sul sito dell’Enea, cliccando qui.
Informazioni utili
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida per il bonus facciate che può essere consultata direttamente qui.
Inoltre, si può fare riferimento alle istruzioni per la compilazione della richiesta del bonus cliccando qui.
Per maggiori informazioni sull’agevolazione, è possibile anche consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate, cliccando qui.