Assegno di Maternità dello Stato
Indennità statale di 2.183,77 € per mamme e papà lavoratori o precari, diversa da Indennità di Maternità Obbligatoria, Bonus Mamma e Bonus Bebè.
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19,95 € inc. IVA
Cos’è l’Assegno di Maternità dello Stato?
L’Assegno di Maternità dello Stato è un sostegno finanziario per mamme e papà lavoratori, compresi coloro con lavori occasionali o irregolari.
Si può richiedere entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’ingresso del minore in famiglia tramite adozione o affidamento, sia a livello nazionale che internazionale in Italia.
In particolare, questa misura è pensata per le mamme che:
• non riescono ad accedere alla maternità obbligatoria pagata dal datore di lavoro;
• hanno una maternità di importo molto basso.
Per le mamme disoccupate che non hanno diritto all’indennità di Maternità dello Stato, è possibile avviare la domanda per l’Assegno di Maternità dei Comuni, chiamato anche Bonus Mamme Disoccupate.
Se l’importo dell’Assegno di Maternità dello Stato o del trattamento economico (retribuzione da parte del datore di lavoro) per il periodo di maternità è inferiore all’importo dell’indennità comunale, la madre lavoratrice può chiedere anche l’Assegno di Maternità al Comune, ricevendolo però in misura ridotta.
Chi può richiedere l’Assegno di Maternità dello Stato?
I richiedenti dell’Assegno di Maternità dello Stato devono essere:
• mamme o papà lavoratori o precari, tra cui lavoratori:
◦ atipici, ad esempio con lavoro occasionale;
◦ discontinui, ad esempio coloro che non hanno un impegno lavorativo continuo;
• cittadini italiani, comunitari oppure extracomunitari in possesso di uno dei seguenti documenti:
◦ carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea;
◦ carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;
◦ permesso di soggiorno anche per gli equiparati ai cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini italiani esclusivamente gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
◦ permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La madre, inoltre, deve essere residente in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato.
L’Assegno di Maternità dello Stato è richiedibile anche dal padre, diventando Assegno di Paternità, solo nei seguenti casi:
• abbandono del figlio da parte della madre o affido esclusivo al padre;
• affido preadottivo al padre in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affido preadottivo;
• adozione da parte del padre nel caso di adozione senza affido durante la separazione dei coniugi;
• adozione da padre non coniugato.
In caso di decesso della madre, al momento della domanda da parte del padre (o coniuge della donna adottiva/affidataria), sono necessari:
• il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre, o del coniuge della deceduta, che ha riconosciuto il minore;
• la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica;
• la potestà sul minore;
• il non affido del minore presso terzi;
• l’inutilizzo dell’Assegno di Maternità dello Stato da parte della donna deceduta.
Requisiti
I requisiti per richiedere l’Assegno di Maternità dello Stato, sono i seguenti:
• cittadinanza italiana, oppure comunitaria con residenza in Italia o extracomunitaria con regolare permesso di soggiorno CE;
• residenza in Italia del richiedente al momento della nascita, dell’adozione o dell’affido pre-adottivo;
• se madre lavoratrice: almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso tra i 18 e i 9 mesi precedenti il parto o l’effettivo ingresso del bambino in famiglia (o in Italia in caso di adozione internazionale);
• se madre che ha lavorato almeno 3 mesi e poi ottenuto e successivamente perso prestazioni previdenziali o assistenziali (NASpI, mobilità o cassa integrazione): il tempo compreso tra la data di fine prestazione e la data di arrivo del bambino non deve superare né il periodo della prestazione goduta né i 9 mesi;
• se madre che ha cessato di lavorare durante la gravidanza, anche per dimissioni volontarie: almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dai 18 ai 9 mesi precedenti al parto.
I requisiti del padre per richiedere l’Assegno di Maternità dello Stato, invece, sono:
• in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affido esclusivo del figlio al padre: al momento dell’abbandono o affido esclusivo, deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
• se è affidatario preadottivo: in caso di separazione dei coniugi durante la procedura di affido preadottivo, al momento dell’affidamento deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
• se è padre adottante: nel caso di adozione senza affidamento durante la separazione dei coniugi, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
• se è padre adottante non coniugato: in caso di adozione esclusiva, al momento dell’adozione deve essere in possesso dei requisiti contributivi previsti per la madre;
• se ha riconosciuto il neonato o è coniuge della madre adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso della madre naturale o di quella adottiva o affidataria preadottiva, al momento della domanda, sono necessari:
◦ il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre o del coniuge della deceduta;
◦ la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica;
◦ la potestà sul minore;
◦ il non affidamento del minore presso terzi;
◦ in caso di decesso della madre, quest’ultima non deve aver già usufruito dell’assegno. In quest’ultimo caso, non sono richiesti i requisiti sia dei 3 mesi di contributi tra i 18 e i 9 mesi precedenti e sia della perdita del diritto da non più di 9 mesi a prestazioni previdenziali o assistenziali, in quanto il diritto all’assegno statale deriva dalla madre deceduta.
Quanto è l’Assegno di Maternità dello Stato?
Il valore dell’Assegno di Maternità dello Stato è pagato in un’unica soluzione e per il 2024 è pari a 2.183,77 €. Inoltre, è cumulabile con l’Assegno Unico.
L’Assegno spetta per ogni figlio; per cui, in caso di parto gemellare o adozione/affido di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei minori.
Durata e scadenza
La domanda deve essere fatta entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento, oppure in Italia in caso di adozione internazionale.
Documenti necessari
Per l’Assegno di Maternità dello Stato sono necessarie le seguenti informazioni e documenti:
• documento di riconoscimento del richiedente;
• codice fiscale del richiedente;
• eventuale permesso di soggiorno;
• eventuale certificato di nascita;
• eventuale certificato di adozione o affido pre-adottivo;
• se richiesto dal padre, indicare per quale casistica tra quelle in Assegno di paternità (che si trovano successivamente);
• metodo di accredito preferito:
◦ IBAN del richiedente;
◦ bonifico domiciliato.
Come si ottiene l’Assegno di Maternità dello Stato?
Con BonusX, puoi richiedere ed ottenere l’Assegno di Maternità dello Stato online in maniera semplice e veloce.
1. Crea e completa il tuo profilo: i dati che inserirai ci permetteranno di pre-qualificarti per il bonus e dirti se ne hai diritto;
2. Avvia la richiesta online: seleziona Assegno di Maternità dello Stato in Bonus e completa l’ordine in piattaforma;
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Esito e chi eroga l’Assegno di Maternità dello Stato?
Di norma, l’INPS provvede al riconoscimento dell’Assegno di Maternità dello Stato entro 55 giorni dalla domanda.
Cos’è l’Assegno di Paternità dello Stato?
L’Assegno di Maternità dello Stato è richiedibile dal padre, diventando Assegno di Paternità, solo nei seguenti casi:
• abbandono del figlio da parte della madre o affido esclusivo al padre;
• affido preadottivo al padre in caso di separazione dei coniugi avvenuta durante la procedura di affido preadottivo;
• adozione da parte del padre nel caso di adozione senza affido durante la separazione dei coniugi;
• adozione da padre non coniugato.
In caso di decesso della madre, al momento della domanda da parte del padre (o coniuge della donna adottiva/affidataria), sono necessari:
• il regolare soggiorno e residenza in Italia del padre, o del coniuge della deceduta, che ha riconosciuto il minore;
• la presenza del minore presso la sua famiglia anagrafica;
• la potestà sul minore;
• il non affido del minore presso terzi;
• l’inutilizzo dell’Assegno di Maternità dello Stato da parte della donna deceduta.
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