Modello RdC Com AU
A causa della sostituzione da parte del Governo del Reddito di Cittadinanza (RdC) con i nuovi servizi di Supporto per la Formazione e Lavoro e dell’Assegno di Inclusione, il servizio RdC COM AU non è più disponibile.
Importante!
A causa della sostituzione da parte del Governo del Reddito di Cittadinanza (RdC) con i nuovi servizi di Supporto per la Formazione e Lavoro e dell’Assegno di Inclusione, il servizio RdC COM AU non è più disponibile.
I pagamenti dell’Assegno Unico sulla Carta RdC saranno erogati fino alla scadenza del beneficio. Dopodiché, sarà necessario fare una nuova domanda di Assegno Unico.
Descrizione
Il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito dal Governo per attivare altri aiuti concreti per il contrasto alla povertà e per rafforzare le politiche attive del lavoro. I due servizi sostitutivi sono:
• Supporto per la Formazione e Lavoro: richiedibile dal 1° settembre 2023 per coloro di età compresa tra 18 e 59 anni che sono disponibili per un’occupazione e che hanno un ISEE non superiore a 6.000 € annui;
• Assegno di Inclusione: richiedibile dal 2 gennaio 2024 per coloro non disponibili per un’occupazione e con specifici requisiti.
Per questo motivo, il Modello RdC Com AU che serviva per integrare, in casi specifici, l’importo di Assegno Unico nel proprio Reddito di Cittadinanza, non è più disponibile.
Infine, i pagamenti dell’Assegno Unico sulla Carta RdC saranno erogati fino alla scadenza del beneficio. Dopodiché, sarà necessario fare una nuova domanda di Assegno Unico.
Documenti necessari
Per la richiesta, anche online, del Modello RdC Com AU INPS sono necessarie le seguenti informazioni e documenti:
• documento di riconoscimento del richiedente;
• codice fiscale del richiedente;
• eventuale permesso di soggiorno;
• ricevuta domanda RdC.
Come fare domanda online di RdC Com AU INPS
Il Reddito di Cittadinanza non è più attivo, perciò non è più possibile fare domanda RdC Com AU.
I due servizi sostitutivi del RdC sono:
• Supporto per la Formazione e Lavoro: richiedibile dal 1° settembre 2023 per coloro di età compresa tra 18 e 59 anni che sono disponibili per un’occupazione e che hanno un ISEE non superiore a 6.000 € annui;
• Assegno di Inclusione: richiedibile dal 2 gennaio 2024 per coloro non disponibili per un’occupazione e con specifici requisiti.
Vantaggi e importi
La Legge di Bilancio 2022 prevede che, per ogni figlio a carico, dal 7° mese di gravidanza fino al compimento dei 21 anni, o oltre in caso di disabilità, venga erogata una quota mensile chiamata “Assegno Unico” che spetta anche a chi è beneficiario di Reddito di Cittadinanza.
L’importo totale sarà calcolato tenendo conto della quota di RdC che già si percepisce per i minori.
L’Assegno Unico avrà un importo base variabile fino ad un massimo di 175 € per ogni figlio, in base al valore dell’attestazione ISEE del nucleo familiare.
In determinati casi, sono previste maggiorazioni all’importo base dell’Assegno Unico, in particolare:
• per ciascun figlio successivo al secondo;
• per ciascun figlio con disabilità, fino ai 21 anni di età;
• per le madri con età inferiore ai 21 anni;
• nel caso entrambi i genitori siano lavoratori;
• nel caso di nuclei familiari con 4 o più figli.
Per i figli con disabilità di età superiore a 21 anni, se ancora a carico, si continuerà a percepire l’Assegno Unico ma senza maggiorazioni.
L’importo sarà corrisposto al genitore richiedente oppure, se espressamente richiesto, diviso tra i genitori in parti uguali.
In caso di separazione, annullamento, cessazione o scioglimento del matrimonio, l’importo dell’Assegno sarà riconosciuto al genitore con affido esclusivo, o ad entrambi in caso di affido congiunto.
Nel caso di figlio maggiorenne avente diritto, l’Assegno può essere erogato direttamente al figlio, su espressa richiesta e in possesso dei requisiti, per il relativo importo spettante.
L’Assegno Unico è compatibile con altri aiuti in favore dei figli a carico erogati dalle Regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Requisiti
I requisiti da possedere, oltre ad essere titolari di RdC, sono differenti in base al tipo di beneficiario, che può essere:
• genitore unico di figli minorenni e/o maggiorenni disabili: per ottenere anche il restante importo del 50% dell’Assegno Unico, il genitore unico deve specificare le motivazioni della mancanza dell’altro genitore, tra una delle seguenti opzioni:
◦ decesso dell’altro genitore;
◦ allontanamento dell’altro genitore dal nucleo familiare, certificato da un provvedimento giurisdizionale o di altra autorità;
◦ affido esclusivo del figlio al genitore percettore del RdC;
◦ genitore sconosciuto o cittadino straniero senza il codice fiscale italiano;
◦ accordo con l’altro genitore per percepire l’intero importo dell’assegno unico;
• nuclei familiari complessi: dove sono presenti, nello stesso ISEE 2023, più rapporti di parentela rispetto a genitori differenti. Ad esempio, due sorelle, Anna e Lucia, convivono e fanno parte dello stesso nucleo ai fini ISEE. Anna, che nell’ISEE è indicata come dichiarante, ha 2 figli minori che fanno parte del suo nucleo: Brando e Marco. Nello stesso ISEE di Anna, è presente anche la sorella Lucia indicata come “altra persona che fa parte del nucleo” insieme a suo figlio Giovanni. Per quanto riguarda l’integrazione dell’assegno unico in automatico nell’RdC, Anna ha già ricevuto l’importo per i suoi figli Brando e Marco. Lucia, invece, per poter ricevere l’importo di assegno unico per Giovanni, dovrà fare richiesta tramite il Modello RdC Com AU;
• nuclei con figli neomaggiorenni: se i figli maggiorenni a carico raggiungono la maggiore età nel periodo in cui si usufruisce dell’integrazione di assegno unico in automatico nel RdC, l’AU verrà interrotto a partire dal mese successivo al compimento della maggiore età del figlio. Per poter ricevere l’integrazione dell’assegno unico, quindi, si dovrà richiedere il Modello RdC Com AU se, il figlio maggiorenne a carico fino ai 21 anni di età, possiede uno dei seguenti requisiti:
◦ frequenta un corso di formazione scolastica o professionale, come un corso di laurea;
◦ svolge un tirocinio, cioè un’attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a 8.000 € annui;
◦ è registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
◦ svolge il servizio civile universale;
• genitori entrambi titolari di reddito da lavoro: viene corrisposta una maggiorazione:
◦ con un ISEE pari o inferiore ai 15.000 €: un importo mensile di 30 €;
◦ con un ISEE superiore ai 15.000 € e inferiore ai 40.000 €: l’importo di 30 € si riduce gradualmente;
◦ con un ISEE superiore ai 40.000 €: non spetta nessuna maggiorazione;
• nuclei che hanno diritto alla maggiorazione compensativa: ovvero, se hanno i seguenti requisiti:
◦ ISEE non superiore a 25.000 €;
◦ hanno percepito, nel corso del 2021, gli ANF in presenza di figli minori.
Beneficiari
I beneficiari del Reddito di Cittadinanza (RdC) che devono fare domanda, anche online, di RdC Com AU INPS per ottenere l’integrazione dell’Assegno Unico, poiché rientrano nei casi specifici, sono:
• il genitore unico;
• i nuclei familiari complessi;
• i figli neomaggiorenni;
• i genitori entrambi lavoratori;
• i nuclei che hanno diritto alla maggiorazione compensativa per gli ANF 2021.
I beneficiari di RdC che, invece, non rientrano nei casi specifici elencati sopra, percepiranno l’Assegno Unico in automatico sulla Carta RdC, senza dover fare nessuna domanda o presentare nessun modulo all’INPS.
Durata e scadenza
Il Modello RdC Com AU INPS può essere presentato tramite domanda apposita, anche online, dal 1° marzo di ogni anno per poter percepire l’integrazione nell’anno di erogazione dell’Assegno Unico.
L’erogazione degli importi (e anche degli arretrati, per chi ne ha diritto) del Modello RdC Com AU, in ogni caso, avviene dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Nel caso di modifica e/o rettifica, sarà necessario presentare una nuova domanda RdC Com AU all’INPS.
Esito domanda
Di norma, l’INPS provvede al riconoscimento dell’integrazione del Modello RdC Com AU entro 30 giorni dalla domanda online. Puoi monitorare lo stato della domanda sul portale dell’INPS accedendo con le tue credenziali SPID, CIE (Carta di Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
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