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Assegno al Nucleo Familiare

L’Assegno al Nucleo Familiare è un aiuto economico per alcune categorie di lavoratori e titolari di prestazioni previdenziali.
Scopri se ne hai diritto e richiedilo velocemente online!

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famiglia felice richiede l'assegno al nucleo familiare

19,95 € inc. IVA

Novità 2022

A partire dal 1 Marzo 2022, gli ANF per nuclei familiari con figli saranno sostituiti dall’Assegno Unico.

Rimarranno in vigore gli ANF per le altre categorie di beneficiari e sarà comunque possibile richiedere gli arretrati degli Assegni al Nucleo Familiare per famiglie con figli. BonusX ti aiuterà a capire se ne hai diritto.

Descrizione

L’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione di sostegno al reddito per i nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori dipendenti, pensionati e titolari delle prestazioni previdenziali.
La richiesta può essere fatta dai nuclei familiari con figli a carico, o orfani, e nuclei familiari senza figli, che non hanno ancora richiesto gli arretrati ANF.

È possibile richiedere gli arretrati a partire dal 2018, ovvero 5 anni fa, e fino al 28 febbraio 2022.
Dal 1 marzo 2022, invece, per i nuclei familiari con figli a carico, o orfani, è possibile richiedere l’Assegno Unico.

Chi è compreso nel nucleo familiare?
Il nucleo familiare è l’insieme di adulti e bambini che risiedono nella stessa abitazione e sono legati da matrimonio, parentela, affinità, tutela o adozione.
Inoltre, ne fanno parte:
• i coniugi con diversa residenza, purché non separati o divorziati;
• i figli maggiorenni con diversa residenza, età inferiore ai 26 anni, e a carico IRPEF, purché non sposati o con figli – si è considerati a carico IRPEF ai fini ISEE 2023 se si è avuto un reddito annuo inferiore a 2.840,51 € o, se minori di 24 anni, un reddito annuo inferiore a 4.000 € nel 2021.

Beneficiari

Per essere beneficiari degli arretrati ANF a partire dal 2018, perciò da 5 anni fa, e fino al 28 febbraio 2022, è necessario aver rispettato, nello stesso momento, i seguenti requisiti anche se per un solo mese, di:
• attività lavorativa;
• nucleo familiare;
• limiti di reddito.

Possono richiedere gli arretrati ANF coloro che sono:
• dipendenti del settore privato;
• domestici (come colf e badandi);
• dipendenti agricoli;
• lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (come i lavoratori parasubordinati);
• dipendenti di ditte cessate e fallite;
• titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
• beneficiari di indennità di disoccupazione NASpI;
• beneficiari di Cassa Integrazione (CIGO, CIGS, ecc.);
• beneficiari di prestazioni antitubercolosi;
• beneficiari di altre prestazioni previdenziali (LSU, lavoratori in aspettativa sindacale, ecc.);
• pensionati con pensione derivante da lavoro dipendente;
• beneficiari di altre prestazioni erogate dall’INPS per le quali spettano gli ANF (come i beneficiari di pensione ai superstiti).

Nota bene: non possono essere richiesti, tramite BonusX, gli arretrati ANF per i:
• lavoratori agricoli;
• beneficiari dell’assicurazione antitubercolosi;
• dipendenti di ditte cessate e fallite.

Requisiti

Per poter accedere agli assegni familiari, non basta rientrare in una delle categorie menzionate prima. Infatti, devono essere rispettati dei requisiti su:
• tipologia e composizione del nucleo familiare;
• reddito complessivo.

Composizione del nucleo familiare

Gli Assegni Familiari spettano per nucleo familiare che può essere composto da:
• richiedente lavoratore o titolare della pensione;
• coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
• figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
• figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione;
• figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, cioè nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
• fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione;
• nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni e viventi a carico dell’ascendente, previa autorizzazione.

L’ANF può anche essere richiesto nel caso in cui il nucleo familiare sia composto solo da una persona nei seguenti casi:
• orfano minorenne titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente;
• orfano maggiorenne inabile a proficuo lavoro titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente.

In caso di affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è decisa con un accordo tra i due. In mancanza di accordo, l’assegno viene concesso al genitore convivente con i figli.
Nel caso in cui uno dei due genitori sia affidatario, questi può richiedere la prestazione in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge o parte di unione civile, anche quando non è titolare in proprio di un diritto.

Reddito

Il reddito familiare da prendere in considerazione ai fini dell’Assegno per il Nucleo Familiare è dato dalla somma dei redditi conseguiti dai singoli componenti il nucleo familiare nell’anno solare precedente il 1° luglio dell’anno per il quale viene effettuata la richiesta di assegno ed ha valore per la corresponsione dell’assegno fino al 30 giugno dell’anno successivo. Per esempio, per gli ANF dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 contano i redditi dichiarati dell’anno solare 2019.

L’Assegno al Nucleo Familiare può essere ottenuto solo se il reddito complessivo della famiglia è composto per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, da pensione o da un’altra prestazione previdenziale che deriva dal lavoro dipendente. Il limite massimo di reddito familiare attualmente in vigore per accedere all’ANF è di 117.491,14 €.

Vantaggi e importi

Gli importi sono rinnovati ogni anno, e sono pubblicati in tabelle valide dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno seguente. 
I nuovi livelli reddituali, quindi, per il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 seguono le tabelle descritte qui.

Il valore degli assegni familiari proviene, quindi, da:
• reddito familiare: più è alto, più basso è il valore degli assegni familiari;
• tipologia di nucleo (ad esempio, se composto da persone affette da disabilità);
• numero di persone nel nucleo familiare: più si è numerosi e più il valore degli assegni familiari aumenta.

Per il calcolo del reddito familiare, si tengono conto degli importi percepiti da tutti i membri del nucleo familiare, che riguardano:
• attività da lavoro dipendente o pensione;
• attività come lavoratore parasubordinato (ad esempio, co. co. co.) e di lavoro autonomo;
• redditi derivanti da fabbricati e da terreni;
• assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato;
• redditi esenti da imposta (ad esempio, borse di studio);
• redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (ad esempio, vincite da giochi di abilità o da concorsi a premi) o ad imposta sostitutiva (ad esempio, gli interessi attivi sui conti correnti bancali e postali), se complessivamente superiori a 1.032,91 €.

I redditi esclusi dal calcolo del reddito familiare sono:
• il Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
• le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
• le indennità di accompagnamento;
• le pensioni di guerra e pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
• le indennità di comunicazione per sordi e ciechi parziali;
• gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e • somministrazioni di emoderivati;
• gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
• le indennità di trasferta non tassata;
• l’assegno di mantenimento dei figli.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta degli arretrati ANF, dovrà essere comunicata entro 30 giorni dalla variazione.

A partire dal 1 luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, per le nuove domande di Assegni Familiari e per i relativi importi si applicano delle maggiorazioni previste dal nuovo decreto ponte sull’Assegno Unico Familiare, il decreto legge n. 79/2021, che sono pari a:
• 37,50 € per ogni figlio, alle famiglie che hanno fino a due figli;
• 55 € per ogni figlio, alle famiglie con minimo tre figli.

Gli ANF sono erogati tramite pagamento:
• in busta paga, effettuato dal datore di lavoro, per tutti i lavoratori dipendenti;
• con bonifico, effettuato dall’INPS sul proprio conto corrente bancario o postale o presso un ufficio postale, per:
• gli addetti ai servizi domestici;
• gli iscritti alla Gestione Separata;
• gli operai agricoli dipendenti a tempo determinato;
• i lavoratori di ditte cessate o fallite;
• i beneficiari di prestazioni previdenziali (ad esempio, NASpI).

Cosa è la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta?
La ritenuta alla fonte a titolo d’imposta è una somma che il sostituto d’imposta (ad esempio, il datore di lavoro) sottrae nel momento in cui paga il reddito al contribuente (ad esempio, il lavoratore dipendente che percepisce lo stipendio) e che rappresenta l’intero importo della tassazione dovuta.

Cosa è l’imposta sostitutiva?
L’imposta sostitutiva è un’unica tassazione che sostituisce una o più imposte. In genere, l’imposta sostitutiva è di importo inferiore rispetto all’applicazione della tassazione ordinaria e, quindi, genera un vantaggio per chi la applica.
Ad esempio, nel caso di mutuo stipulato per l’acquisto della prima casa si può pagare un’imposta sostitutiva invece dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo e dell’imposta catastale.

Durata e scadenza

Le domande ANF possono essere fatte dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo e va rinnovata ogni anno.

In caso di variazioni nei livelli di reddito complessivo o nella composizione del nucleo familiare, l’INPS va informato tempestivamente entro e non oltre i 30 giorni dall’avvenimento.

L’assegno al nucleo familiare parte dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli). 

Poi, la prestazione si interrompe alla fine del periodo di riferimento (30 giugno) o in caso decada uno dei requisiti.
Nel caso in cui, in alcune settimane, vengono effettuate meno giornate lavorative (come nel caso del part-time) spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato. 

In ogni caso, non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 assegni giornalieri per ogni mese.

Se i pagamenti sono subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

Puoi anche richiedere gli ANF arretrati fino al 5° anno precedente a quello in corso: indica il numero di anni che desideri richiedere.

Documenti necessari

Sono necessarie le seguenti informazioni e documenti:
• documento di riconoscimento di tutti i componenti del nucleo familiare;
• certificato stato di famiglia del richiedente oppure autocertificazione;
• codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
• codice fiscale del datore di lavoro del richiedente ANF o eventuale ricevuta di presentazione della Domanda NASpI;
• dichiarazione dei redditi (ad esempio, il Modello 730) o CU (ex CUD) dei componenti lavoratori del nucleo per l’anno precedente al periodo richiesto per l’ANF;
• se sposati, la data del matrimonio;
• per coppie separate: sentenza di separazione o divorzio;
• se si vuole autorizzare a percepire l’ANF (se l’ex coniuge o altro soggetto del nucleo): autorizzazione ANF INPS oppure atto notorio, in cui si specifica la data di inizio e il soggetto che si vuole autorizzare;
• in caso di convivenza: autorizzazione alla cessione degli assegni con specificato la persona che ne godrà;
• per invalidi in famiglia: certificato di invalidità.

Come fare domanda

Con BonusX puoi richiedere gli Assegni Familiari (ANF) online in maniera semplice e veloce.

1. Crea e completa il tuo profilo: i dati che inserirai ci permetteranno di pre-qualificarti per il bonus e dirti se ne hai diritto;

2. Avvia la richiesta online: seleziona il servizio di “Assegno Nucleo Familiare per Figli” o “Assegno Nucleo Familiare senza Figli” in Bonus e completa l’ordine in piattaforma;

3. Gestisci la tua pratica: troverai la tua pratica nella sezione Pratiche dove potrai caricare informazioni e documenti direttamente in piattaforma e firmare i moduli necessari con un click.

Un nostro professionista selezionato, entro 24 ore lavorative, si occuperà del lavoro e caricherà il certificato o la ricevuta direttamente in piattaforma.

Esito domanda

Non ci sono tempi stabiliti per l’esito, ma puoi monitorare lo stato della domanda sul portale dell’INPS accedendo con le tue credenziali SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale Dei Servizi).

Gli assegni familiari vengono erogati in busta paga o pagati direttamente dall’INPS (nei casi specificati) il mese successivo all’approvazione della richiesta.

Autorizzazione ANF

L’autorizzazione ANF per l’Assegno per il Nucleo Familiare deve essere richiesta all’INPS, prima della effettiva domanda, nel caso nel nucleo familiare ci siano:
• figli naturali propri o del coniuge, riconosciuti da entrambi i genitori non sposati;
• figli ed equiparati di coniugi legalmente ed effettivamente separati o divorziati o in stato di abbandono;
• figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
• fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
• minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età;
• familiari maggiorenni inabili assoluti e permanenti (se non sono in possesso di documenti attestanti l’inabilità al 100%);
• figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi”, ovvero nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età meno dei 26 anni.

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