Che cos’è
Il bonus sanificazione 2021 permette di fruire di un credito d’imposta per le spese sostenute per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
Il bonus sanificazione è stato introdotto con il decreto sostegni bis, articolo 32 del decreto legge n. 73/2021, che può essere consultato cliccando qui.
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Come funziona
Il credito d’imposta, pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, spetta per:
- la sanificazione degli ambienti e strumenti utilizzati;
- l’acquisto di dispositivi di protezione singoli e di altri dispositivi per la salute dei lavoratori e degli utenti;
- le spese dei tamponi per il Covid-19, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
Per comunicare all’Agenzia delle Entrate il totale delle spese sostenute ed ottenere il bonus sanificazione 2021, si deve utilizzare l’apposito modello, scaricabile qui.
Le istruzioni per la compilazione del modello per il bonus sanificazione sono consultabili cliccando qui, mentre le specifiche tecniche per la trasmissione ed il calcolo del credito d’imposta sono consultabili cliccando qui.
Beneficiari
I beneficiari del bonus sanificazione 2021 sono:
- gli operatori economici;
- gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- le strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale solo se in possesso del Codice Identificativo Regionale (ad esempio, bed and breakfast e appartamenti a uso turistico).
Come funziona il credito d’imposta
Il credito d’imposta, per ogni beneficiario, è pari al 30% delle spese sostenute e non può risultare maggiore del limite massimo di 60.000 euro.
Ottenuto il bonus sanificazione, i beneficiari potranno utilizzare il credito d’imposta in due modi:
- nella dichiarazione dei redditi (ad esempio, nel Modello 730) relativa al periodo d’imposta in cui si sono sostenute le spese;
- in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che ne indica il valore (che verrà emanato entro il 12 novembre 2021).
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni punti dell’utilizzo in compensazione, ovvero:
- il modello F24 deve essere presentato solo tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
- se l’importo del credito utilizzato in compensazione è superiore all’ammontare massimo (che verrà emanato entro il 12 novembre 2021), tenendo anche conto di fruizioni passate, il relativo modello F24 viene scartato;
- non si applica il limite massimo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, di 700.000 euro;
- non si applica il limite annuale di utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi di 250.000 euro;
- le istruzioni per la compilazione del modello F24 arriveranno con una risoluzione successiva.
Tutte le informazioni, di cui sopra, possono essere consultate nel provvedimento del 15 luglio 2021, cliccando qui.
Come richiederlo
Sarà possibile trasmettere il modello per il bonus sanificazione 2021 all’Agenzia delle Entrate dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.
I contribuenti dovranno fare richiesta tramite il sito web dell’Agenzia delle Entrate, che rilascerà, entro 5 giorni, una ricevuta che attesta la presa in carico della pratica, procedendo con i controlli dei dati inviati.
Il calcolo del credito d’imposta che si riceverà sarà calcolato sulla base delle risorse disponibili, ovvero 200 milioni di euro per il 2021, e delle richieste che si riceveranno.
Spese ammesse
Le spese ammesse per accedere al bonus sanificazione 2021 includono:
- la sanificazione degli ambienti dove si svolge l’attività lavorativa e istituzionale, compresi gli strumenti utilizzati all’interno;
- la somministrazione di tamponi a tutti coloro all’interno delle attività lavorative e istituzionali esercitate.
Inoltre, le spese ammesse includono anche l’acquisto di:
- dispositivi di protezione singoli, come mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza come termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, sempre conformi ai requisiti della normativa europea, ed anche incluse eventuali spese di installazione;
- strumenti per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come barriere e pannelli protettivi, ed anche incluse le eventuali spese di installazione.