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Home » Blog » Famiglia » Assegno nucleo familiare 2020/2021: domanda, calcolo, tabelle

Greta - BonusX / 31/08/2020

Assegno nucleo familiare 2020/2021: domanda, calcolo, tabelle

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Argomenti nell’articolo
  • A chi spetta?
  • Requisiti per l’Assegno al Nucleo Familiare
  • Come fare domanda?
  • Come viene pagato l’ANF?
  • Quando fare domanda e durata

L’assegno al nucleo familiare, talvolta scritto con la sigla ANF, è una prestazione di sostegno al reddito per le famiglie di determinate categorie di lavoratori dipendenti, pensionati o titolari di prestazioni previdenziali.

Gli importi sono rinnovati ogni anno, e sono pubblicati in tabelle valide dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno seguente.
I nuovi livelli reddituali, quindi, per il periodo dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 seguono le tabelle descritte nella circolare Inps n. 60 del 21 maggio 2020.

A chi spetta?

L’assegno al nucleo familiare 2020/2021 spetta alle famiglie di determinate categorie di lavoratori dipendenti, pensionati o titolari di prestazioni previdenziali.
In particolare, ai lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • dipendenti agricoli;
  • domestici e somministrati;
  • iscritti alla Gestione Separata;
  • dipendenti di ditte cessate e fallite;
  • titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
  • titolari di prestazioni previdenziali;
  • in altre situazioni di pagamento diretto.

Requisiti per l’Assegno al Nucleo Familiare

Per poter accedere agli assegni familiari, non basta rientrare in una delle categorie menzionate prima. Infatti, devono essere rispettati dei requisiti su:

  • tipologia e composizione del nucleo familiare;
  • reddito complessivo.

Requisiti nucleo familiare:

Per ottenere l’ANF, solo determinati componenti possono essere inclusi nel nucleo.
In dettaglio:

  • il richiedente lavoratore o titolare della pensione;
  • il coniuge/parte di unione civile che non sia legalmente ed effettivamente separato o sciolto da unione civile anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia;
  • i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
  • i figli ed equiparati maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro purché non coniugati, previa autorizzazione INPS;
  • i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni e inferiore ai 21 anni, purché facenti parte delle famiglie numerose, previa autorizzazione INPS;
  • i fratelli, sorelle del richiedente e nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell’ascendente), minori o maggiorenni, inabili a proficuo lavoro solo se sono orfani di entrambi i genitori, non hanno conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non sono coniugati, previa autorizzazione INPS;
  • i nipoti minori di 18 anni o maggiori inabili, carico dell’ascendente (nonno/a); previa autorizzazione INPS.

Cosa significa equiparati?

Sono considerati equiparati ai figli legittimi, i figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge

Cosa sono le famiglie numerose?

Sono famiglie numerose, i nuclei familiari con almeno quattro figli tutti di età inferiore ai 26 anni.

Caso di nuclei composti da una sola persona

La prestazione può essere richiesta da una singola persona se questa è un orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro.

Caso di genitori separati

In caso di affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è decisa con un accordo tra i due.
In mancanza di accordo, l’assegno viene concesso al genitore convivente con i figli.
Nel caso in cui uno dei due genitori sia affidatario, questi può richiedere la prestazione in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge o parte di unione civile, anche quando non è titolare in proprio di un diritto.

Requisiti di reddito:

L’Assegno al Nucleo Familiare può essere ottenuto solo se il reddito complessivo della famiglia è composto per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, da pensione o da un’altra prestazione previdenziale che deriva dal lavoro dipendente.

Nel calcolo per gli ANF devono essere considerati, quindi:

  • tutti gli stipendi del nucleo familiare;
  • i redditi di lavoro autonomo del nucleo familiare (per iscritti alla Gestione Separata INPS);
  • i redditi fondiari derivanti da fabbricati e terreni;
  • gli assegni periodici corrisposti dal coniuge separato o divorziato;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o imposta sostitutiva se complessivamente superiori a € 1.032,91.

Dal punto di vista temporale, vanno considerati i redditi maturati nell’anno precedente al 1° luglio indicato nella circolare INPS.
In questo caso, siccome la circolare ha valenza dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, vanno indicati i redditi maturati nel 2019.

Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’assegno per il nucleo familiare, dovrà essere comunicata entro 30 giorni.

Redditi esclusi:

Differentemente, vanno esclusi dalla somma dei redditi:

  • i Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
  • i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
  • le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità, gli importi percepiti a titolo di assegno di cura ai sensi della legge provinciale di Bolzano 12 ottobre 2007, n. 9;
  • le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
  • gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
  • gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti a quello di erogazione;
  • l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
  • gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Come fare domanda?

Puoi fare la domanda online annuale per l’Assegno di Nucleo Familiare (ANF) attraverso il nostro portale.
Uno dei nostri Patronati partner gestirà per te la domanda e ti aiuterà per tutto il processo di richiesta.

Voglio richiedere l’ANF!

I lavoratori del settore agricolo, invece, possono presentare la domanda direttamente al loro datore di lavoro, tramite la compilazione del modello ANF/DIP (SR16).

Come viene pagato l’ANF?

L’assegno al nucleo familiare è erogato direttamente dall’INPS. Però, ci sono diversi modi per riceverlo.

  • Tramite pagamento in busta paga, effettuato dal datore di lavoro, per:
    • tutti i lavoratori dipendenti
  • Con pagamento effettuato direttamente dall’INPS, tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, per:
    • addetti ai servizi domestici;
    •  iscritti alla Gestione Separata;
    • operai agricoli dipendenti a tempo determinato;
    • lavoratori di ditte cessate o fallite;
    • beneficiari di altre prestazioni previdenziali.

Quando fare domanda e durata

La domanda deve essere rinnovata ogni anno in cui si voglia ottenere la prestazione.
In caso di variazioni nei livelli di reddito complessivo o nella composizione del nucleo familiare, l’INPS va informato tempestivamente entro e non oltre i 30 giorni dall’avvenimento.

L’assegno al nucleo familiare parte dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, nel corso del quale si verificano le condizioni per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli).
Poi, la prestazione si interrompe alla fine del periodo di riferimento (30 giugno) o in caso decada uno dei requisiti.

Nel caso in cui, in alcune settimane, vengono effettuate meno giornate lavorative (come nel caso del part-time) spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato. 
In ogni caso, non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 assegni giornalieri per ogni mese.

Se i pagamenti sono subordinati ad autorizzazione da parte dell’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

È possibile presentare la domanda per periodi precedenti alla richiesta stessa.
Gli ANF arretrati possono riguardare esclusivamente i 5 anni precedenti, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

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Greta - BonusX

Dinamica, amante delle sfide e delle nuove opportunità.
Ho conseguito un Master in Gestione ed Innovazione d'Impresa Internazionale, alla John Cabot University, per una crescita professionale e personale.
Le mie più grandi passioni sono la lettura, la fotografia ed il buon cibo!

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