Cos’è
Il modello I.C.Ric. (propriamente Invalidità Civile Ricoveri) è una comunicazione che gli invalidi civili devono dare all’INPS per aggiornarlo circa i ricoveri in struttura pubblica avvenuti nell’anno.
Nel caso di minori si parla di ICRIC Frequenza, e serve a notificare la frequenza scolastica o presso istituti di riabilitazione.
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Aggiornamento
Gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento non hanno più obbligo di comunicazione con modello ICRIC. Saranno, infatti, le aziende sanitarie locali ad aggiornare l’INPS circa gli stati di ricovero.
L’obbligo di comunicazione, invece, è ancora valido per i minori.
A cosa serve?
Per capire a pieno il suo ruolo, dobbiamo fare qualche cenno sull’istituto giuridico dell’invalidità civile. Infatti, sappiamo che un cittadino riconosciuto invalido al 100% ha diritto all’indennità di accompagnamento.
Cos’è l’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l’impossibilità di camminare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L’indennità di accompagnamento spetta se e solo se l’invalido grave non sia ricoverato gratuitamente in istituto.
Per ricovero gratuito, si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti con retta o mantenimento a totale carico di un ente pubblico. Diversamente, si intende per ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per lui) versi l’intera retta, o anche solo una parte di essa.
Dunque, il ricovero limita l’erogazione della prestazione economica e il modello ICRIC serve proprio a comunicare i giorni di ricovero gratuito ricevuti durante l’anno, al fine di ricalcolare il valore dell’indennità di accompagnamento.
A chi spetta presentarlo?
Erano tenuti alla presentazione del modello ICRIC, gli invalidi civili gravi che avessero subito ricoveri presso istituti sanitari, in particolare:
- invalidi totali:
- ricoverati a pagamento, con pensione e con indennità di accompagnamento;
- maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento – fascia provvisoria;
- non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento;
- non ricoverati gratuitamente, ultra sessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento;
- minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento;
- invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (C.C. 346/1989); (modello ICLAV)
- Le persone con disabilità intellettiva o minorati psichici, esclusivamente nel caso di assenza di tutore/curatore/amministratore di sostegno, non devono rendere alcuna dichiarazione, ma sono tenuti a consegnare alla sede INPS territorialmente competente il certificato medico con l’indicazione della patologia;
- I titolari di assegno o pensione sociale (art. 3, comma 6 e 7, legge 8 agosto 1995, n. 335 e art. 26, legge 30 aprile 1969, n. 153) sono tenuti a dichiarare la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e i soli titolari di assegno sociale anche la sussistenza dello stato di ricovero o meno in istituto (modello ACCAS/PS).
Per gli invalidi parziali, minori di anni 18, con diritto all’indennità di frequenza, resta l’obbligo di comunicazione.
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L’ICRIC Frequenza per minori
Diversamente dagli adulti, i minori percepiscono una indennità di frequenza al posto di quella di accompagnamento. Questo perché la loro indennità è subordinata alla frequenza di un istituto scolastico o di riabilitazione.
Per loro, quindi, il modello serve a confermare l’avvenuta partecipazione a questi istituti.
Cos’è l’indennità di frequenza?
L’indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto all’indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
Come e dove presentarlo?
Per compilare e presentare il modello ICRIC il cittadino ha due strade:
- Online, in autonomia, munito della propria matricola INPS (Nel caso in cui il soggetto è sprovvisto di matricola INPS, negli stessi uffici CAF CISL è possibile ottenere la matricola di acquisizione tramite una procedura telematica di cooperazione con INPS);
- recarsi presso un CAF;
Per effettuare la richiesta tramite CAF, basta presentare i seguenti documenti:
- lettera ricevuta dall’INPS con il codice stringa;
- documento d’identità;
- date di ricovero gratuite qualora ci fossero state;
- tessera sanitaria per controllo obbligatorio del codice fiscale;
- documento di identità e tessera sanitaria del tutore / curatore (se presente);
- Certificato medico attestante la menomazione psichica o intellettiva se presente.
Importante
“Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni”. Questo è quanto viene riportato nel msg. INPS n. 18291/2011
Scadenza
La scadenza per la presentazione, di norma, è fissata per il 28 febbraio di ogni anno.
Riferimenti normativi
Legge 289/1990 per approfondire l’indennità di frequenza.
Msg. INPS n.18291/2011 relativo alle comunicazioni sui ricoveri.