
Un nuovo arrivo in famiglia è sempre motivo di gioia, ma porta anche grandi stravolgimenti nella vita professionale dei genitori.
Come probabilmente sai, in Italia esiste la maternità obbligatoria: si tratta di un supporto che dura alcuni mesi e consente alle neomamme (e ai neopapà) di non lavorare e ricevere un’indennità mensile.
Spesso, però, la maternità obbligatoria non è sufficiente per dare al bambino le attenzioni necessarie nei primi mesi e anni di vita. Fortunatamente, i lavoratori dipendenti possono richiedere anche il congedo parentale facoltativo, che consente di assentarsi dal lavoro per altri mesi mentre il bambino cresce.
Vuoi avere più informazioni su come funziona e come si richiede la maternità (o paternità) facoltativa? Continua a leggere: nei prossimi paragrafi ti spieghiamo tutto!
Che cos’è il congedo parentale facoltativo?
Cerchiamo di raccontartelo in parole semplici: il congedo parentale facoltativo (quello che spesso viene chiamato maternità facoltativa) è un periodo di astensione dal lavoro che puoi scegliere di prendere per stare accanto al tuo bambino nei suoi primi anni di vita.
A differenza della maternità obbligatoria, questo beneficio non è automatico: in sostanza, sei tu a decidere se, come e quando usufruirne, nei limiti previsti dalla legge – che ti spiegheremo tra poco.
A scanso di equivoci, specifichiamo che questa possibilità non riguarda solo le mamme: spetta anche ai papà, ai genitori adottivi e a chi ha un affido pre-adottivo.
Chi può richiedere il congedo parentale facoltativo
Ma quindi, in pratica, chi può usufruire di questo congedo?
Il congedo parentale facoltativo è pensato per i lavoratori dipendenti, inclusi quelli che rientrano nell’ex IPSEMA (l’Istituto di Previdenza per il Settore Marittimo, ossia i lavoratori marittimi) e i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato.
A questo punto, sottolineiamo un dettaglio importante: quando si parla di congedo parentale facoltativo, spesso si fa riferimento alla maternità (o paternità) per le Partite IVA. Noi però, in questo articolo, ci concentriamo esclusivamente sul congedo facoltativo per i lavoratori dipendenti – occhio a non fare confusione tra i due!
Durata e importi congedo parentale facoltativo
E allora, come funziona il congedo parentale facoltativo?
È semplice: se decidi di utilizzarlo, fino ai 12 anni del tuo bambino puoi assentarti dal lavoro per qualche mese. Quando lo fai, hai diritto a un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera che percepivi nel mese prima dell’inizio del congedo.
Il periodo coperto da questa indennità è:
- 9 mesi totali da dividere tra entrambi i genitori:
- 3 mesi spettano solo alla mamma;
- 3 mesi spettano solo al papà (non si possono scambiare);
- 3 mesi possono essere trasferiti e gestiti liberamente tra i due genitori.
- 11 mesi totali se sei l’unico genitore.
Per adozioni e affidi, si considera la data di ingresso del bambino in famiglia, non la sua età. Questo significa che, se il minore entra in famiglia a 4 anni, potete usufruire del congedo facoltativo fino a quando non ne compie 16.
Infine, fa’ attenzione a una novità importante: se hai terminato il congedo obbligatorio di maternità/paternità dopo il 1° gennaio 2025, hai diritto a 3 mesi di congedo facoltativo indennizzati all’80% (e non al 30), da utilizzare entro i primi 6 anni di vita del bambino.
Quanto dura il congedo parentale facoltativo?
Per non fare confusione, ricapitoliamo insieme i numeri da ricordare:
- a partire dal 2025, per i primi 3 mesi ricevi un’indennità pari all’80% del tuo stipendio (se ti assenti dal lavoro entro i primi 6 anni di vita del bambino);
- per i successivi 6 mesi di congedo l’indennità è il 30%, fino ai 12 anni del bambino.
E poi? Dopo questi 9 mesi totali puoi comunque continuare a usare il congedo parentale, fino ai 12 anni del bambino, per un altro mese (o altri due mesi se il padre si astiene dal lavoro per almeno 3 mesi, continuativi o frazionati). In questo periodo ti spetta sempre un’indennità pari al 30% della retribuzione, ma solo se il tuo reddito è inferiore a 2,5 volte l’importo della pensione minima INPS.
In caso contrario, non riceverai alcuna indennità per i mesi di congedo aggiuntivi.
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