Dimissioni Volontarie
Le dimissioni sono l’atto con il quale il lavoratore dipendente lascia il suo lavoro.
Possono essere presentate telematicamente dai lavoratori del settore privato e decorrono dal primo giorno del preavviso.
Descrizione
Le dimissioni volontarie sono l’atto con il quale il lavoratore dipendente recede dal contratto di lavoro, cioè lascia il suo lavoro. Con le dimissioni volontarie il dipendente non deve fornire motivazioni o giustificazioni per la sua scelta di non continuare il rapporto lavorativo.
Le dimissioni per giusta causa si hanno quando il comportamento del datore di lavoro è talmente grave da non permettere la continuazione del rapporto di lavoro. In questo caso non è necessario rispettare il termine di preavviso. Le dimissioni per giusta causa si possono richiedere per:
• il mancato pagamento dello stipendio;
• molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
• modifiche peggiorative delle mansioni lavorative;
• mobbing;
• notevoli variazioni delle condizioni lavorative a seguito di vendita dell’azienda;
• trasferimento del lavoratore senza ragioni produttive o organizzative o tecniche;
• comportamento oltraggioso del superiore gerarchico.
Nel caso di dimissioni per giusta causa, è necessario indicare la motivazione.
La risoluzione consensuale si ha quando datore di lavoro e lavoratore dipendente concordano insieme la conclusione del rapporto di lavoro.
Gli effetti delle dimissioni e della risoluzione decorrono dal momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza, cioè il primo giorno del preavviso: non c’è bisogno, quindi, della sua accettazione.
Documenti necessari
Sono necessarie le seguenti informazioni e documenti:
• documento di riconoscimento del richiedente;
• codice fiscale del richiedente;
• indirizzo email del richiedente;
• contratto di lavoro/assunzione;
• ultima busta paga con denominazione dell’ultimo datore di lavoro (intestazione e codice fiscale e/o P. IVA);
• indirizzo PEC del datore di lavoro;
• data di decorrenza delle dimissioni: ovvero il primo giorno di “non lavoro”, considerando il periodo di preavviso.
Come fare domanda
Con BonusX puoi richiedere le dimissioni online in maniera semplice e veloce. Con questo servizio si possono richiedere:
• le dimissioni volontarie;
• le dimissioni per giusta causa;
• la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
1. Registrati e completa il tuo profilo: i dati che inserirai ci permetteranno di pre-qualificarti per diversi bonus e dirti a cosa hai diritto. Per le dimissioni, completa il questionario fino alla sezione Nucleo Familiare (compresa);
2. Avvia la richiesta online: seleziona le Dimissioni in Bonus e completa l’ordine in piattaforma;
3. Gestisci la tua pratica: troverai la tua pratica nella sezione Pratiche dove potrai caricare informazioni e documenti direttamente in piattaforma e firmare i moduli necessari con un click.
Un nostro professionista selezionato, entro 24 ore lavorative, si occuperà del lavoro e caricherà il certificato o la ricevuta direttamente in piattaforma. In caso di dubbi, puoi scrivergli via chat!
Vantaggi e importi
Con la richiesta di dimissioni, noi di BonusX ti auguriamo di aprirti a nuove opportunità e trovare il lavoro dei tuoi sogni!
Requisiti
Tutti i tipi di dimissioni possono essere presentati tramite procedura online dai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato, a patto che:
• i lavoratori non rientrino nelle categorie seguenti: lavoratrici in gravidanza, genitori di figli con età inferiore a 3 anni o con minori adottati o in affidamento da meno di 3 anni;
• le dimissioni o la risoluzione consensuale non avvengano in sedi protette come: Tribunale, Commissione di conciliazione (come uffici periferici del Ministero del Lavoro), Arbitrato (cioè presso la Segreteria della Camera Arbitrale), Commissioni di certificazione (come sedi di consulenza e assistenza al datore di lavoro e al lavoratore).
Beneficiari
Le dimissioni tramite procedura online possono essere presentate solo dai lavoratori del settore privato con contratto di lavoro subordinato e che rispettano determinate condizioni elencate nel paragrafo “Requisiti”.
Durata e scadenza
Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne riceve comunicazione, di norma, dal primo giorno di preavviso obbligatorio stabilito dal proprio CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro). Il primo giorno di “non lavoro” solitamente coincide con il giorno successivo al termine del periodo di preavviso.
Il periodo di preavviso viene stabilito dal CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro), che differenzia il periodo di tale preavviso in base alla qualifica del lavoratore e alla sua anzianità di servizio.
In caso di licenziamento, per il rapporto di lavoro con impegno fino a 24 ore settimanali il preavviso per la richiesta di dimissioni dovrà essere:
• 4 giorni di calendario, fino a due anni di anzianità;
• 8 giorni di calendario, oltre i due anni di anzianità.
Mentre, per il rapporto di lavoro con impegno superiore a 24 ore settimanali, il preavviso di dimissioni dovrà essere:
• 8 giorni di calendario, fino a cinque anni di anzianità;
• 15 giorni di calendario, oltre i cinque anni di anzianità.
In caso di domanda di dimissioni, al lavoratore che non effettua la prestazione nel periodo di preavviso viene trattenuta dalla liquidazione l’importo che gli sarebbe spettato in tale periodo.
Per i lavoratori a tempo determinato non è prevista la possibilità delle dimissioni unilaterali. Viene, però, fatta eccezione per il recesso per giusta causa, in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato può concludersi prima della scadenza del contratto in caso di accordo di entrambe le parti.
Esito domanda
Le dimissioni iniziano dalla data indicata nella domanda. Al momento di invio della pratica, viene trasmessa tramite e-mail una comunicazione al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro di competenza.
Revoca delle dimissioni
Nel caso di ripensamento, il lavoratore ha la possibilità di revocare la sua richiesta di dimissioni entro i 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo e con le stesse modalità con cui sono state fatte.
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